RESTRIZIONI:
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GIORNATE ED ORARIO DI CACCIA Ai sensi dell’articolo 18, commi 5 e 7 della Legge 157/92: l’esercizio venatorio è vietato in tutto il territorio regionale nelle giornate di martedì e venerdì; la caccia è consentita da un’ora prima del sorgere del sole fino al tramonto; la caccia di selezione agli ungulati è consentita fino ad un’ora dopo il tramonto.
Ai sensi dell’art. 23 comma 1) lett. gg) della legge regionale n. 5 del 19 giugno 2018, l’esercizio venatorio è vietato in tutto il territorio regionale nelle giornate di domenica del mese di settembre.
ORA DI INIZIO E TERMINE DELLA GIORNATA VENATORIA L'ora di inizio e termine di ogni giornata venatoria è definita secondo i seguenti orari medi mensili arrotondati, desunti dall'Osservatorio Astronomico di Torino: dal 15 al 30 aprile dalle ore 5,30 alle ore 19,50; dal 1° al 30 maggio dalle ore 4,50 alle ore 20,30; dal 1° al 30 giugno dalle ore 4,30 alle ore 20,45; dal 1° al 31 luglio dalle ore 4,45 alle ore 20,45; dal 1° al 31 agosto dalle ore 5,15 alle ore 20,15; dal 1° al 30 settembre dalle ore 5,50 alle ore 19,30; dal 1° al 26 ottobre: dalle ore 6,15 alle ore 18,30; dal 27 ottobre al 30 novembre: dalle ore 5,45 alle ore 17,15; dal 1° al 31 dicembre: dalle ore 6,30 alle ore 16,45; dal 1° al 31 gennaio: dalle ore 6,45 alle ore 17,15; dal 1° al 29 febbraio dalle ore 6,00 alle ore 18,00; dal 1° al 15 marzo dalle ore 5,30 alle ore 18,15. La caccia alla specie beccaccia inizia un’ora dopo e termina un’ora prima degli orari di cui sopra, come da delibera n. 43/19 del 28/08/2019
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